Esenzione_ticket_2011_LogoEsenzioni da reddito.
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni di reddito, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.

Categorie di esenti

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E02)
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
(CODICE E03)
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E04)

Note

Per “nucleo familiare” deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)
Per “familiari a carico” si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).
Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all’anno precedente.
Il termine “disoccupato” è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica

Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

Per verificare le regole in vigore nella propria Regione, consultare i siti regionali
(www.salute.gov.it )

Regione Toscana
Ticket aggiuntivo
Fasce economiche e ambito di applicazione

Sono prorogati fino al 31 marzo 2016 gli attestati di fascia reddituale (ERA, ERB, ERC) emessi a seguito di autocertificazione nel corso del 2014 e con scadenza al 31 marzo 2015.
È responsabilità degli assistiti comunicare eventuali variazioni.
Si sottolinea che, entro il 31 marzo 2015, il sistema regionale riceve i dati reddituali degli assistiti toscani, aggiornati sulla base delle ultime informazioni disponibili all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la fascia reddituale autocertificata nel 2014 differisca da quella fornita dall’Agenzia delle Entrate, il sistema regionale assegna automaticamente quest’ultima fascia.
È comunque possibile modificare tale dato con una nuova autocertificazione.

Il 1 gennaio 2015 è in vigore il nuovo ISEE previsto dalla normativa nazionale.
In Toscana, limitatamente alla compartecipazione sanitaria, le attestazioni con codice EIA, EIB, EIC e EID rilasciate nel 2014, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2015 per dare tempo ai cittadini di adeguarsi al nuovo modello.
Dal 1° maggio 2015, tutti i cittadini che intendano avvalersi dell’ISEE ai fini della compartecipazione sanitaria dovranno essere in possesso della nuova attestazione rilasciata sulla base del nuovo ISEE

Dal 1 ottobre 2014: nuove modalità per l’autocertificazione della fascia economica ►►
Il ticket aggiuntivo sulle ricette di assistenza specialistica ambulatoriale è stato introdotto a livello nazionale il mese di agosto 2011. La Regione Toscana ha scelto di modulare il ticket aggiuntivo sulla specialistica ambulatoriale e il ticket sui farmaci, di nuova introduzione, sulla base di fasce economiche differenziate.

Il ticket aggiuntivo è dovuto da tutti i cittadini non esenti

Il ticket aggiuntivo è proporzionato al reddito familiare fiscale o in alternativa all’indicatore ISEE se posseduto, e tra i due prevale il parametro più vantaggioso per l’assistito.

Il ticket aggiuntivo e il ticket farmaceutico sono modulati sulla base di 4 fasce economiche.
Fasce economiche
reddito familiare fiscale ER o ISEE Codice per fasce
di reddito (ER) Codice per fasce
indicatore ISEE (EI)
€ 0 – € 36.151, 98 ERA EIA
€ 36.151, 99 – € 70.000 ERB EIB
€ 70.001 – € 100.000 ERC EIC
oltre € 100.000 assente EID

Con la progressiva diffusione della ricetta elettronica, non sarà più possibile autocertificare la propria fascia all’atto dell’erogazione della prestazione o dell’acquisto del farmaco, ma sarà il medico, all’atto della prescrizione e su richiesta dell’assistito ad apporre il codice relativo alla fascia, acquisito dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps.

Infatti, la fascia economica di appartenenza viene individuata da una banca dati contenente i dati forniti annualmente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. I dati a cui attinge sono le dichiarazioni dei redditi redatte nell’anno precedente e gli indicatori ISEE in corso di validità.

ATTENZIONE
È opportuno verificare la propria fascia economica presente nella suddetta banca dati.
Per i soggetti che abbiano un reddito superiore a €100.000 non è visualizzato alcun codice di fascia.
Info e contatti
ticket.sanita@regione.toscana.it
numero telefonico dedicato: 800 556060
attivo dalle ore 9.00 alle 15.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì
(www.regione.toscana.it)