STATUTO DELLA
“NEFRO TOSCANA ONLUS”
Denominazione e sede
Art. 1) E’ costituita la Associazione denominata “Nefro Toscana ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
La Nefro Toscana ONLUS assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) La Nefro Toscana ONLUS ha sede in Follonica (Gr) Via Bicocchi n.2, c/o Associazione Forum per il Volontariato.
Finalità
Art. 3) La Nefro Toscana ONLUS non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS .
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) La Nefro Toscana ONLUS potrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed arrecare benefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto essa ha la missione di “Rendere la vita migliore”, ovvero lo scopo di prevenire le malattie del rene e delle vie urinarie, di migliorare lo stato di salute e di benessere dei pazienti affetti da queste malattie e dei loro familiari e di aumentare la disponibilità degli organi al fine del trapianto. Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione potrà organizzare qualsiasi attività con la partecipazione ed il contributo di tutti coloro che direttamente ed indirettamente lavorano nel settore sanitario nonché di tutti coloro che sono i fruitori diretti ed indiretti dei rispettivi servizi sanitari, sociologici e sociali. A titolo esemplificativo e non tassativo e sempre nel rispetto del disposto di cui all’art. 10 del D. Lgs., 4 dicembre 1997 n. 460 e nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà socio-sanitaria e sanitaria essa potrà svolgere attività direttamente a queste connesse e pertanto:
- Programmare la prevenzione ed il trattamento delle nefropatie e dell’insufficienza renale cronica sia a livello socio-sanitario che strettamente sanitario.
- Organizzare banche dati al servizio dei centri di trapianto.
- Organizzare servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici debitamente sponsorizzati.
- Organizzare servizi sociologici e psicologici per alleviare i disagi dei pazienti.
- Organizzare convegni, meeting ed incontri volti a promuovere la diffusione della cultura sanitaria e/o medico scientifica con l’aiuto e le sponsorizzazioni di benefattori.
- Organizzare sperimentazioni scientifiche anche presso Università o altri centri di ricerca pubblici.
- Organizzare e gestire, con l’aiuto in denaro ed in natura di benefattori, periodici informativi in ambito scientifico e/o telematico per la diffusione dell’informazione finalizzata alla migliore fruizione dei servizi medico/sanitari nefrologici, la cultura sanitaria e/o medico scientifica.
- Organizzare qualsiasi attività volta al reclutamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario.
- Organizzare attività ludiche e per il tempo libero volte al miglioramento della condizione fisica, clinica e sociale dei soggetti nefropatici nonché di tutti coloro che lavorano nel campo.
- Ogni altra attività connessa di qualsiasi genere compresa la partecipazione, anche in franchising, ad altri Organismi similari nazionali ed internazionali purché orientata alla soddisfazione dei bisogni dei nefropatici e di tutti coloro che lavorano nel settore
La Nefro Toscana ONLUS , inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Durata
Art. 5) La durata della Nefro Toscana ONLUS è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) I membri della Associazione si distinguono in Soci ed Associati. Presso la Associazione è istituito un libro dei Soci nel quale può essere iscritto chiunque si riconosca negli scopi del presente Statuto e sia interessato a fornire un apporto concreto alla Associazione, anche mediante l’erogazione di contributi finanziari e che sia ammesso come di seguito indicato dal Direttivo. Sono soci di diritto i Fondatori. Possono diventare soci sia persone fisiche che persone giuridiche. La qualità di socio si acquista con l’iscrizione nel libro soci conseguente all’ammissione da parte del Direttivo, su richiesta dei soggetti interessati presentata così come evidenziato successivamente o su proposta di almeno 5 soci. Ciascun socio ha l’obbligo morale di impegnarsi a favore della Associazione e di partecipare assiduamente all’attività dell’assemblea generale, nel pieno rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi. L’attività di partecipazione alla Associazione e all’assemblea non è in alcun modo retribuita. I soggetti che intendono divenire soci della Fondazione devono presentare apposita domanda di ammissione al Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’accettazione espressa delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto. Il Direttivo delibera a maggioranza sull’accettazione della/e candidatura/e. L’iscrizione sul libro dei soci attribuisce il diritto di voto nell’assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo finanziario elargito alla Fondazione. La qualità di socio si perde:
- per recesso; l’esercizio del diritto di recesso non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti;
- per morte, cessazione, e scioglimento o liquidazione del Socio, qualora sia persona giuridica;
- per inadempienza agli obblighi statutari dichiarata dall’assemblea su proposta motivata sottoscritta da almeno n. 5 soci o dal Direttivo.
Gli Associati sono tutti gli altri soggetti che pur partecipando alla vita dell’Associazione non hanno diritto di voto in assemblea.
Assemblea Generale dei Soci
Art. 7) L’Assemblea Generale, è composta dai soci così come previsto dall’art.6 del presente Statuto. Si riunisce almeno una volta all’anno per discutere delle attività dell’Associazione. L’Assemblea esercita inoltre i seguenti poteri:
1) dichiara le eventuali inadempienze dei soci agli obblighi statutari;
2) elegge, con voto favorevole a maggioranza assoluta degli aventi diritto i componenti del Direttivo;
3) esercita funzioni propositive e consultive del Direttivo; in particolare fornisce al Direttivo indicazione ed indirizzi dell’attività dell’Associazione;
4) approva le modifiche dello Statuto formulate dal Direttivo;
5) approva le proposte sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di devoluzione del patrimonio formulate dal Direttivo;
6) si pronuncia su ogni questione che il Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;
7) ogni anno approva il progetto di bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo così come presentati dal Direttivo;
L’assemblea generale viene convocata dal Presidente dell’ Associazione, o per delibera del Direttivo o su istanza di almeno la maggioranza dei soci. Eventuali convocazioni aggiuntive dell’assemblea generale possono essere richieste dal Presidente, o dal Direttivo. L’ assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. La convocazione scritta, che deve contenere la sede, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare dall’assemblea generale, può essere inviata per posta ordinaria o per fax o per messaggio di posta elettronica, con ricevuta di avvenuta consegna, non meno di dieci o più di cinquanta giorni prima della data dell’adunanza da parte del Presidente o di un suo designato. Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati anche il giorno e l’ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta. L’assemblea si presume regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza degli iscritti al libro soci, in proprio o per delega, in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Salvo che non sia diversamente disposto, le delibere sono adottate, con voto palese, a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. In sua assenza, l’assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti con diritto di voto. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell’assemblea. L’assemblea nomina un Segretario, che redige i verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell’assemblea. Voto per delega: i soci possono delegare altri a votare in assemblea mediante delega scritta ad altri soci presenti. Ogni socio può ricevere sino ad un massimo di 5 deleghe.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 8) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale della Nefro Toscana ONLUS ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno vice Presidente e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale della Nefro Toscana ONLUS potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Nefro Toscana Onlus . Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- vendere, affittare, acquistare, modificare i beni anche immobili dell’Associazione, accettare donazioni e lasciti testamentari anche di immobili.
- utilizzare i fondi dell’Associazione.
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. L’avviso può essere mandato anche in formato elettronico attraverso una posta elettronica con ricevuta di ritorno.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione. È eletto dal Direttivo, tra uno dei suoi membri, ogni 3 anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, propone al Direttivo il nominativo del Tesoriere da nominare. Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Direttivo; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Tesoriere
Art. 9) Il Tesoriere redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Organi dell’Associazione
Art 10) Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale
il Presidente
il Vice-Presidente
il Direttivo
il Tesoriere
Il Direttivo può attivare Comitati che esercitano le loro funzioni per suo conto con obbligo di aggiornamento e di rendiconto al Direttivo medesimo. I Membri dei comitati vengono nominati dal Direttivo, che individua tra loro il Coordinatore del comitato. I Membri restano in carica per non più di tre anni.
Il Direttivo può attivare il Collegio dei Revisori Contabili che è un organo di Controllo della Associazione ed ha lo scopo di garantire il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dello statuto e della regolarità amministrativa e contabile; il tutto secondo la normativa vigente.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro
dei Revisori Contabili ed esterni alla Associazione. Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile. I componenti del Collegio hanno l’obbligo di assistere alle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea Generale.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 11) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01Gennaio al 31Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 12) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 13) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 14) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci nella Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 Gennaio 2017.
Follonica, li 30 Gennaio 2017
Seguono le firme dei soci fondatori